Cos'è un circolo
Il circolo è una libera associazione, che nasce per volontà di un gruppo
di cittadini (organizzazione collettiva) che si uniscono per il
perseguimento di uno scopo ideale, in ogni modo di natura non economica
(assenza di scopo di lucro).
Tale
tipo di associazione assume solitamente la figura giuridica di
associazione non riconosciuta definita come organizzazione stabile di
persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del
riconoscimento di personalità giuridica, non soggetta quindi alla
tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è
regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.
L’ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione sia nel Codice Civile.
La Costituzione italiana riconosce e tutela l’associazionismo, negli articoli:
-art. 2: che riconosce come l’individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali;
-art. 9: che riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell’individuo;
-art. 18: che riconosce il diritto di associarsi.
Gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all’associazione in base al rapporto di rappresentanza organica.
Il Codice Civile disciplina l’Associazione non riconosciuta attraverso gli articoli:
-art. 36: dispone che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli
associati.
Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali è stata conferita la presidenza o la direzione, secondo gli
accordi statutari.
-art. 37: stabilisce che i contributi degli associati ed i beni
acquisitati con questi costituiscono il fondo comune dell’associazione.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo finche
dura l’associazione, ne pretenderne la quota in caso di recesso.
-art. 38: precisa che per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente
le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
L’associazione
non riconosciuta costituisce un soggetto distinto dagli associati,
infatti, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è
caratterizzata da:
- autonomia patrimoniale imperfettail circolo è un soggetto di diritto
con una propria capacità sostanziale e processuale ma non è dotata di
autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, delle obbligazioni assunte
nei confronti di terzi risponde in modo solidale e personale chi ha
agito in nome e per conto dell'ente;
-
finalità non lucrativa: il circolo non deve perseguire uno scopo di
lucro soggettivo (che, al contrario, caratterizza le società). E’
infatti vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione; gli eventuali risultati positivi della gestione
devono essere, quindi, impiegati per il perseguimento esclusivo delle
finalità istituzionali del circolo.
- principio di mutualità: l'attività del circolo è, infatti, principalmente svolta a favore dei propri associati.
Gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all’associazione
in base al rapporto di rappresentanza organica. L’associazione, infatti,
esprime la propria volontà attraverso i suoi organi:
- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente.
La
volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che agiscono
come rappresentanti in nome e per conto, ed il Presidente ne
costituisce il rappresentante legale.